domenica 10 gennaio 2010

L'appello al pubblico risparmio




Il T.U.F. (testo unico n°58 del 1998) conosce due tipi di appello al pubblico risparmio: l'offerta al pubblico di prodotti finanziari e l'offerta pubblica di acquisto o scambio.
La prima, come ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e cono qualsiasi mezzo che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistae o di sottoscrivere tali prodotti finanziari ( cfr. art. 1,1comma, lett. t, t.u.f. ).
La seconda, come ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, 1comma, lett.B e C, ossia ad un numero di soggetti pari a 100 e per un ammontare pari o superiori a 2.500.000 euro (cfr. art. 1,1comma lett. V, t.u.f.).
Non rientrano nelle offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle riservate agli investitori qualificati, fra i quali rientrano le banche, le imprese di assicurazione, le società di gestione collettiva del risparmio, le sicav.
Delle due tipologie di offerta la prima presenta un grado di pericolosità per il pubblico dei risparmiatori maggiore nella seconda, infatti solo per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari è richiesto la pubblicazione del prospetto informativo che deve essere autorizzato dalla Consob.
Si possono distinguere tre soggetti nell'appello al pubblico risparmio e tre diversi ruoli: quello dell'emittente, quello del proponente e quello degli intermediari- collocatori. Il primo si riferisce ai prodotti finanziari oggetto dell'offerta, quello del proponente che può coincidere ma anche non coincidere con il soggetto emittente. Infine vi  è il ruolo degli intermediari di concludere i contratti di acquisto o di vendita dei prodotti finanziari.
L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente e analoga disposizione vige per l'offerte di acquisto e di scambio.

martedì 11 agosto 2009

Strumenti e prodotti finanziari


Ai sensi dell'art. 1, 1° comma,lett. u),T.U. n.58 del 1998 sono prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.
Il 2° comma del medesimo articolo precisa che per strumenti finanziari si intendono:
a)valori mobiliari;
b)strumenti del mercato monetario;
c)quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d)contratti di opzione,contratti finanziari a termine standarizzati (future),swap,accordi per scambi futuri su tassi di interesse.
per la lista completa cliccare sul link a destra (Testo unico della finanza)

Il legislatore non dà una definizione di strumento finanziario ma ci offre un catalogo chiuso e tassativo che può essere arricchito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art.18,5°comma:

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia
e la Consob:
a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme
di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie
.


Il legislatore ,mentre rinuncia a darci una definizione di strumento, si cimenta in quella di prodotto finanziario,ricomprendedovi sia gli strumenti finanziari sia ogni altra forma di investimento di natura finanziaria e ipotizzando cosi l'esistenza di altri prodotti finanziari.
Per quanto concerne la natura del prodotto finanziario:
a)è una forma di investimento;
b)di natura fiannziaria.
Il tuf stabilisce che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari,ritenendo cosi che i depositi bancari (o postali)sono prodotti finanziari solo quando siano strumenti finanziari.

sabato 8 agosto 2009

Mercato e valori mobiliari



Può essere definito il segmento del mercato finanziario sul quale vengono prodotti o scambiati valori mobiliari.Per valori mobiliari si intendono i prodotti finanziari naturalmente destinati alla circolazione.

Nell’ambito del mercato mobiliare vanno distinti:

mercato primario:Consiste nell’offerta di nuovi valori mobiliari che le imprese o la pubblica amministrazione emettono per acquisire nuovo risparmio.

mercato secondario :Coincide con le negoziazioni aventi per oggetto valori mobiliari già emessi.

mercati regolamentati e mercati non regolamentati:I primi sono sottoposti ad una complessa disciplina speciale,mentre i secondi sono regolati essenzialmente dalle norme generalmente applicabili alle negoziazioni di strumenti finanziari.

I valori mobiliari si caretterizzano dunque per la loro attitudine alla circolazione,attitudine che,per altro,non posseggono gli altri strumenti finanziari.I prodotti finanziari si distinguono per il loro rendimento,per il rischio,per la scadenza mentre i valori mobiliari si caratterizzano per la loro negoziabilità.Cosi fra un deposito e un’obbligazione soltanto la seconda può essere considerata un valore mobiliare.

Il comma 1-bis dell'art. 2 del TUF,cosi come previsto dal D.Lgs. 164/2007 individua i valori mobiliari :
Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel
mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri
soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori
mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai
valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.


martedì 4 agosto 2009

Bentrovati!




Salve a tutti, con questo mio blog voglio cercare di spiegare un pò il mondo del diritto dei mercati finanziari,nel modo più "popolare" possibile,per cercare di far capire anche a chi di questa materia non se ne intende, in cosa consiste il mondo in cui ci fanno credere di vivere. Discuterò, inoltre, delle sentenze in materia di contratti di investimento.
Spero di poter esere utile a qualcuno. Per qualsiasi informazione o suggerimento non esitate a contattarmi all'indirizzo email che si trova nel mio profilo.
Buona lettura