domenica 10 gennaio 2010

L'appello al pubblico risparmio




Il T.U.F. (testo unico n°58 del 1998) conosce due tipi di appello al pubblico risparmio: l'offerta al pubblico di prodotti finanziari e l'offerta pubblica di acquisto o scambio.
La prima, come ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e cono qualsiasi mezzo che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistae o di sottoscrivere tali prodotti finanziari ( cfr. art. 1,1comma, lett. t, t.u.f. ).
La seconda, come ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, 1comma, lett.B e C, ossia ad un numero di soggetti pari a 100 e per un ammontare pari o superiori a 2.500.000 euro (cfr. art. 1,1comma lett. V, t.u.f.).
Non rientrano nelle offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle riservate agli investitori qualificati, fra i quali rientrano le banche, le imprese di assicurazione, le società di gestione collettiva del risparmio, le sicav.
Delle due tipologie di offerta la prima presenta un grado di pericolosità per il pubblico dei risparmiatori maggiore nella seconda, infatti solo per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari è richiesto la pubblicazione del prospetto informativo che deve essere autorizzato dalla Consob.
Si possono distinguere tre soggetti nell'appello al pubblico risparmio e tre diversi ruoli: quello dell'emittente, quello del proponente e quello degli intermediari- collocatori. Il primo si riferisce ai prodotti finanziari oggetto dell'offerta, quello del proponente che può coincidere ma anche non coincidere con il soggetto emittente. Infine vi  è il ruolo degli intermediari di concludere i contratti di acquisto o di vendita dei prodotti finanziari.
L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente e analoga disposizione vige per l'offerte di acquisto e di scambio.

1 commento:

trading ha detto...

Come sempre, questo articolo è istruttivo. Tuttavia affinché la popolazione possa fare delle economie occorre che ne abbia i mezzi ed in tempo di crisi economica, non è evidente!